Cass. civile, sez. II del 1991 numero 9228 (29/08/1991)


L' art. 460 cod.civ. il quale facoltizza il chiamato all' eredità prima della accettazione finché non sia nominato un curatore della eredità giacente ad esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari e a compiere atti conservativi contro ogni pretesa dei terzi, è applicabile anche nel caso di eredità devoluta a persone giuridiche per le quali e prevista l' autorizzazione governativa ad accettare (art. 17 cod.civ.). Fra gli atti conservativi considerati dalla norma rientra la difesa processuale a tutela dei diritti successori contro le azioni promosse da terzi.

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