Cass. civile, sez. II del 1991 numero 7994 (18/07/1991)


Anche a norma dell'art. 26 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che non ha modificato il regime vincolistico imposto dall'art. 18 della legge "ponte" 26 agosto 1967 n. 765 fra unità abitativa e spazi di parcheggio condominiali, chiarendone solo l'originaria portata, deve ritenersi che i contratti di autonoma disposizione di detti parcheggi, pur ammissibili, non possono intaccare il diritto reale d'uso a favore del titolare dell'unità abitativa. E' pertanto nulla e va sostituita "ope legis" la clausola contrattuale con la quale il venditore dell'immobile abbia riservato a sé la proprietà dell'area di parcheggio, salvo il diritto del venditore e correlativamente l'obbligo dell'acquirente dell'unità abitativa di integrare il prezzo convenuto per il riequilibrio del sinallagma del contratto di compravendita.

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