Cass. civile, sez. II del 1991 numero 4423 (23/04/1991)


Nell' ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita di cose determinate, l' acquirente è obbligato alla custodia di esse fino al momento della riconsegna al venditore, ovvero fino al compimento dell' ultimo atto del procedimento, previsto per la sua liberazione dall' obbligo della consegna, dall' art. 1206 cod. civ. e segg.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1991 numero 4423 (23/04/1991)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti