Cass. civile, sez. II del 1991 numero 3179 (23/03/1991)


Per il perfezionamento della delegazione di pagamento è richiesta la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo), esaurendosi tale negozio nella indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria la partecipazione fin dall' origine del creditore delegatario.

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