Cass. civile, sez. II del 1991 numero 2111 (27/02/1991)


L' azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria in quanto non è sufficiente il fatto materiale dell' esecuzione di un' opera o di una prestazione vantaggiosa per l' Ente pubblico, ma è necessario che questo abbia riconosciuto tale utilità o in maniera esplicita con atto formale o in modo implicito mediante l' utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dai suoi organi rappresentativi. In ogni caso è necessario, perché il riconoscimento possa assurgere ad elemento costitutivo del diritto all' indennizzo, una effettiva utilizzazione della prestazione che integri il requisito obiettivo dell' arricchimento, inteso come vantaggio patrimoniale oggettivamente accertabile. Tale situazione non ricorre nell' ipotesi in cui un progetto per la realizzazione di una scuola, sia stato trasmesso da un professionista privo di incarico, anziché dal competente Consiglio comunale, per l' approvazione al Comitato Tecnico Regionale senza tradursi in una concreta realizzazione dell' opera né in un risparmio, da parte dell' Ente pubblico, di quella che sarebbe stata la spesa normale per il conseguimento di quel fine.

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