Cass. civile, sez. II del 1991 numero 13578 (17/12/1991)


L'errore sulle caratteristiche di edificabilità del fondo compravenduto, anche se provocato dall'ignoranza della disciplina urbanistica, deve essere ricondotto all'errore sulle qualità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1429 n. 2 cod. civ., piuttosto - che all'errore di diritto, perché la destinazione del fondo è attinente alle sue caratteristiche reali, in senso funzionale, economico e sociale.

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