Cass. civile, sez. II del 1991 numero 13039 (04/12/1991)


In tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l' unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell' obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l' evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto nel caso di danno risentito dal committente di un opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell' appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all' uno o all' altro per il risarcimento dell' intero danno e che il debitore escusso ha verso l' altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.

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