Cass. civile, sez. II del 1991 numero 13036 (04/12/1991)


In tema di divisione ereditaria la disciplina dell' art. 720 cod. civ. secondo cui i beni non comodamente divisibili devono essere compresi con addebito dell' eccedenza nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedano congiuntamente l' attribuzione, benché dettata espressamente in materia di divisione immobiliare, stante l' "eadem ratio", l' esigenza cioè di conservare l' unità del patrimonio relitto, deve ritenersi applicabile anche nella divisione di mobili, come nell' ipotesi di universalità di mobili.

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