Cass. civile, sez. II del 1991 numero 11996 (11/11/1991)


Nel contratto di somministrazione il ricorso ai criteri succedanei integrativi previsti dagli artt. 1561 e 1474 cod. civ. per la determinazione del prezzo della fornitura non è consentito quando le parti abbiano affidato detta determinazione al loro accordo diretto, subordinando al raggiungimento dello stesso la perfezione e l'efficacia del contratto, onde in difetto di tale accordo esse non possono invocare l'opera determinativa del giudice per il superamento del loro dissenso.

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