Cass. civile, sez. II del 1991 numero 11025 (18/10/1991)


Il negozio fiduciario, sia quando venga preceduto da un atto di trasferimento del diritto del fiduciante al fiduciario (cosiddetta fiducia dinamica) sia quando non lo sia, per essere il fiduciario già titolare del diritto che si obblighi a trasferire all' altro contraente o al terzo (cosiddetta fiducia statica), è sempre un atto realmente voluto, con la conseguenza che ad esso non sono estensibili le norme che prevedono l' inopponibilità del negozio simulato ai creditori del titolare apparente.

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