Cass. civile, sez. II del 1991 numero 10139 (27/09/1991)


La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ipotizzabile anche per il contratto preliminare in relazione alle prestazioni che le parti hanno previsto quale contenuto del contratto definitivo, non può essere invocata ed opposta dal contraente inadempiente, con riferimento ad avvenimenti imprevedibili e straordinari verificatisi successivamente alla sua costituzione in mora, in quanto, essendo posto a carico della parte inadempiente il rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 1221 COD.CIV.), deve ritenersi "a fortiori" a carico della stessa parte la sopravvenienza dell'eccessiva onerosità di essa.

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