Cass. civile, sez. II del 1990 numero 8304 (16/08/1990)


Per l' operatività della dichiarazione recettizia di riscatto ai sensi dell' art. 732 cod. civ., è sufficiente che questa pervenga al destinatario, mentre, non essendo l' obbligazione di pagamento del prezzo e delle eventuali spese della vendita in funzione causale al retratto, l' offerta reale (o il pagamento) delle somme di denaro dovute al retrattato può essere anche eseguita in un momento successivo a quello in cui viene resa la dichiarazione di riscatto.Le condizioni per l' esperibilità del retratto successorio ai sensi dell' art. 732 cod. civ. sussistono quando il coerede vende i diritti di comproprietà su tutti i beni immobili e mobili lasciati dal de cuius, giacché in tal caso è ravvisabile il trasferimento della quota, intesa come parte dello universum ius. qualora, invece, la vendita riguardi soltanto alcuni beni dell' eredità, poiché in tema di retratto successorio la regola è quella della sua esclusione, per potere ritenere che essa abbia ad oggetto la quota ereditaria, è necessario che colui che eserciti il diritto di riscatto provi la discordanza della dichiarazione negoziale rispetto alla reale volontà dei contraenti, nel senso che costoro abbiano voluto far subentrare l' acquirente, sia pure nei limiti dei singoli beni oggetto del trasferimento, in tutti i rapporti e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive della comunione ereditaria.

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