Cass. civile, sez. II del 1990 numero 7749 (02/08/1990)


I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall'art. 732 cod. civ., in favore del coerede postulano che l'alienazione posta in essere da un altro coerede riguardi la quota ereditaria (o parte di essa) intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti e vanno pertanto esclusi quando attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l'entità delle cose vendute) risulti che i contraenti non hanno inteso sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto è stato considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario o parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale. In tal caso, data la mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l'efficacia della alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordinata alla condizione della assegnazione, a seguito della divisione, del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo e quindi non può sorgere il pregiudizio (intromissione di estranei nella comunione ereditaria) che la norma in questione vuole evitare.

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