Cass. civile, sez. II del 1990 numero 5415 (06/06/1990)


Con riguardo al possesso la prova da parte di colui che l' invoca deve avere ad oggetto soltanto l' elemento di fatto (relazione materiale con la cosa) perché sia per il codice civile vigente ( art. 1141 cod. civ.) sia per quello abrogato (art. 687 cod. civ.) si deve sempre presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo come detenzione, con la conseguenza che, provato il potere di fatto del soggetto che vanta il possesso "ad usucapionem", fa carico alla controparte l' onere della prova della detenzione iniziale atta a vincere la presunzione "iuris tantum" del possesso legittimo.

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