Cass. civile, sez. II del 1990 numero 459 (26/01/1990)


Il potere attribuito ex art. 551 cod. civ. ad un legittimario onerato di un legato in sostituzione di legittima di conseguire la quota dei beni ereditari nella misura stabilita dalla legge attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione, anziché di conservare il legato, postula l'assolvimento dell'onere di rinunciare al legato, per cui, attesa la natura di "facoltà" del relativo potere di scelta e della rinunzia (art. 650 cod. civ.), non è ipotizzabile una autonoma prescrittibilità, avulsa da quella del diritto in cui sono comprese (salva la assoggettabilità a decadenza, come nell'ipotesi prevista dall'art. 650 cod. civ. di esperimento dell'actio interrogatoria da parte di un terzo). Ne consegue che, qualora l'azione di riduzione sia stata esercitata dal detto legatario entro il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di apertura dalla successione, la rinuncia attuativa del potere di scelta può essere sempre esercitata dal legatario stesso ove non sia intervenuta decadenza e l'assolvimento dell'onere della rinunzia al legato, costituente condizione dell'azione di riduzione (e non presupposto processuale), deve essere accertato con riguardo al momento della decisione e non a quello della proposizione della domanda. Nel legato in sostituzione di legittima l'attribuzione patrimoniale oggetto della disposizione testamentaria è caratterizzata dalla intenzione del testatore di soddisfare integralmente mediante la stessa i diritti di legittimario spettanti all'istituito. Tale intenzione, che deve emergere in maniera inequivoca, sia da una espressa proposizione sia dal complesso delle proposizioni in cui si articola la scheda testamentaria, è sufficiente a determinare a norma dell'art. 551 primo e secondo comma cod. civ. l'alternativa offerta al legittimario di chiedere l'integrazione della legittima o conseguire il legato, senza che si richieda quale elemento essenziale la contestuale menzione di tale alternativa da parte dello stesso testatore, in quanto le conseguenze giuridiche dell'esercizio (o mancato esercizio) del potere di scelta spettante all'istituito sono espressamente previste dall'art. 551.

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