Cass. civile, sez. II del 1990 numero 4062 (11/05/1990)


Nei territori italiani già facenti parte dell'impero austro - ungarico, nei quali vige il cosiddetto tavolare, poiché il consenso delle parti che abbiano concluso un contratto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili, cui non abbia fatto seguito l'intavolazione, pur dando vita soltanto ad un diritto di natura personale, consente al suo titolare di esercitarlo immediatamente, prima ancora dell'iscrizione nel libro fondiario, nei confronti dell'alienante, dei suoi successori universali e di quelli particolari che abbiano assunto l'obbligo corrispondente, ne consegue che l'istanza del titolare stesso, diretta ad ottenere l'intavolazione, si risolve nell'esercizio di una semplice facoltà, che, inerente per sua natura all'acquisito diritto, è, per sua natura, imprescrittibile e può essere fatta valere, perciò, in qualsiasi momento.

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