Cass. civile, sez. II del 1989 numero 601 (31/01/1989)


Al fine di esercitare il diritto di ritenzione previsto dall' art. 1152 cod. civ. a favore del possessore di buona fede finché non siano corrisposte le indennità dovute ai sensi dell' art. 1150 cod. civ., la relativa domanda deve essere proposta dal possessore convenuto nel giudizio di rivendicazione, ma trattandosi non di mera eccezione conseguente alla condanna alla restituzione ma di vera e propria domanda, non può essere proposta per la prima volta in appello, stante il divieto dell' art. 345 cod. proc. CIV..

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