Cass. civile, sez. II del 1989 numero 5410 (07/12/1989)


Ai fini della decorrenza del termine per proporre domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, allorquando il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave (nella specie, adulterio commesso dal coniuge del donante), non è sufficiente che del fatto ingiurioso il donante abbia vaghe e generiche notizie, essendo, invece, rilevante la completa conoscenza di fatti e circostanze tali da determinare in lui la certezza di aver subito "ingiuria grave" da parte del donatario. Per aversi donazione in riguardo di matrimonio (cosiddetta donazione obnuziale) è necessario che l'atto faccia riferimento ad un matrimonio bene individuato, cosicché è da escludere che rientri nello schema di cui all'art. 785 cod. civ. l'attribuzione patrimoniale fatta nella prospettiva soltanto generica del matrimonio. ( la suprema corte ha pertanto ritenuto che correttamente il giudice del merito aveva escluso che ricorressero gli estremi della donazione obnuziale con riferimento ad una pluralità di atti di liberalità tra due persone che avevano convissuto more uxorio).

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