Cass. civile, sez. II del 1989 numero 3476 (21/07/1989)


Il contratto che ha per oggetto una prestazione d' opera intellettuale - inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo - comporta normalmente per il professionista un' obbligazione di "mezzi", nell' adempimento della quale egli è tenuto ad usare la diligenza che la natura dell' attività esercitata esige, ai sensi dell' art. 1176 cod. civ., tranne nel caso in cui al professionista sia stato richiesto dal cliente un opus, perché in tal caso l' obbligazione da lui assunta è di "risultato", con la conseguenza che, avendo quest' ultimo incidenza sulla causa stessa del contratto, il professionista dovrà rispondere per le eventuali difformità ed i vizi dell' opera, da valutarsi, ai sensi dell' art. 2226 cod. civ., in base a criteri oggettivi, considerando la naturale destinazione dell' opera, ed in base a criteri soggettivi, quando la possibilità di un particolare impiego o di una determinata utilizzazione sia stata dedotta in contratto.

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