Cass. civile, sez. II del 1989 numero 1552 (30/03/1989)


Con riguardo a una persona giuridica, che destinataria di un legato, pur avendo richiesto l'autorizzazione governativa di cui all'art. 17 cod. civ., non l'abbia ancora ottenuta, non si ha, ai sensi del secondo comma della norma citata, l'acquisto del legato in via automatica, come previsto dall'art. 649 cod. civ., rimanendo il conseguimento della disposizione a titolo particolare in uno stato di semplice pendenza, in attesa dell'autorizzazione. In tale situazione, l'esercizio della rinunzia "a conseguire il legato" da parte del detto ente legatario impedisce definitivamente il verificarsi dell'effetto giuridico dell'attribuzione patrimoniale e comporta che il bene debba considerarsi ricompreso nella massa ereditaria.

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