Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6626 (06/12/1988)


In tema di vendita di cose mobili, quando il venditore si sia procurato la cosa in modo illecito (furto, ricettazione "et similia") o comunque non dimostri di avere ignorato senza colpa (neppure lieve) la sua provenienza delittuosa, non trova applicazione la disciplina degli artt. 1478 e 1479 cod. civ. (vendita di cosa altrui), che ha come presupposto il comportamento lecito di entrambe le parti contraenti, ed il compratore in buona fede, avendo ricevuto cosa diversa da quella pattuita, ha diritto alla risoluzione del contratto in base agli ordinari principi in materia di inadempimento a nulla rilevando che abbia acquistato la proprietà della cosa in base al disposto dell'art. 1153 cod. civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1988 numero 6626 (06/12/1988)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti