Cass. civile, sez. II del 1988 numero 4742 (21/07/1988)


Il principio del contraddittorio, sancito in linea generale dall'art. 101 cod. proc. civ., deve essere applicato anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, il curatore della eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre e notificare l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità ed istituire nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità e non produce effetto la pronuncia emessa dal pretore nei confronti dei contraddittori non sentiti, senza che possono avere rilevanza gli atti e i comportamenti da questi ultimi posti in essere prima del deposito di detta istanza.

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