Cass. civile, sez. II del 1988 numero 4474 (07/07/1988)


In materia di compravendita, la garanzia di buon funzionamento della cosa venduta, che disciplinata dall'art. 1512 cod. civ. può essere convenuta con apposita clausola contrattuale, opera in modo autonomo ed indipendente rispetto alle regole legali della garanzia per i vizi della cosa venduta e della ordinaria responsabilità per mancanza di qualità. La garanzia di funzionamento anzidetta, nella estrinsecazione del potere di autonomia contrattuale, può essere concordata per rafforzare la posizione del compratore assicurata dalla generale disciplina per i vizi della cosa, che è operante anche nel silenzio dei contraenti, ma può anche costituire la sola garanzia voluta dalle parti, con esclusione di quella stabilita dall'art. 1490 cod. civ.. in tale ultimo caso la relativa clausola contrattuale, siccome limitativa della responsabilità del venditore ex lege è soggetta a specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.

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