Cass. civile, sez. II del 1988 numero 3656 (28/05/1988)


La garanzia di buon funzionamento, di cui all'art. 1512 cod. civ., la quale attua, con l'assicurazione di un determinato risultato (buon funzionamento per il tempo convenuto), una più energica tutela del compratore, in via autonoma e indipendente rispetto alla garanzia per vizi e alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita.Il riconoscimento che il venditore faccia dei vizi della cosa venduta, se accompagnato dall' impegno assunto con la controparte di eliminarli, dà vita ad una nuova autonoma obbligazione, svincolata dai termini di decadenza a prescrizione di cui all' art. 1495 cod. civ. e soggetta, invece, a prescrizione ordinaria decennale.

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