Cass. civile, sez. II del 1988 numero 3389 (07/05/1988)


La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale è normalmente regolata dall'art. 1176 c.c., che fa obbligo al professionista di usare la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata, e, solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, detta normale responsabilità è attenuata, a norma dell'art. 2236 c.c. nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.

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