Cass. civile, sez. II del 1988 numero 2716 (31/03/1988)


L'espressione "documento" usata negli artt. 2722 e 2723 cod. civ. va intesa nel senso di atto scritto avente un contenuto convenzionale, con il quale contrasti il patto aggiunto o contrario che si vuole provare con testimoni, con la conseguenza che i limiti alla prova testimoniale stabiliti dalle norme suddette non operano nel caso di quietanze, che sono atti unilaterali non racchiudenti una convenzione. Pertanto, la simulazione assoluta, della quietanza, nel senso che trattasi di ricevuta di comodo, può esser fatta valere a norma dell'art. 1414 cod. civ. senza che costituisca ostacolo all'ammissibilità della relativa prova testimoniale la natura confessoria della quietanza e la revocabilità della confessione solo in caso di errore o violenza (artt. 2730 e 2732 cod. civ.), implicando la simulazione assoluta della quietanza l'inesistenza o la nullità della confessione per mancanza della volontà di ammettere l'avvenuta effettuazione del pagamento.

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