Cass. civile, sez. II del 1987 numero 5040 (09/06/1987)


La ratifica prevista dall' art. 1399 cod. civ. costituisce un atto unilaterale ricettizio, mediante cui il soggetto falsamente rappresentato in un contratto manifesta all' altro contraente, senza bisogno di ricorrere a formule sacramentali ma in modo chiaro ed inequivoco e nella forma eventualmente richiesta per detto contratto, la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso in suo nome dal "falsus procurator". Pertanto, nel caso di un contratto di compravendita stipulato in nome altrui da chi non ne aveva i poteri, non può ravvisarsi ratifica in una procura a vendere lo stesso bene conferita al "falsus procurator" in epoca successiva a detta stipulazione, dato l' evidente conflitto concettuale tra le due manifestazioni di volontà, l' una rivolta verso il passato e l' altra verso il futuro.

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