Cass. civile, sez. II del 1987 numero 2723 (18/03/1987)


Il concetto di "conveniente uso del proprio fondo" espresso nell' art.1051 cod. civ. ai fini della costituzione o dell' ampliamento coattivi di una servitù di passaggio, non può essere determinato in astratto, bensì con riferimento alle condizioni di vita dell' uomo medio nell' epoca in cui il diritto viene esercitato. (Nella specie, applicando detto principio, la corte ha cessato la decisione dei giudici del merito che con insufficiente motivazione aveva escluso che un fabbricato destinato ad abitazioni, anche se di modeste dimensioni, comportasse, per il suo conveniente uso, un ampliamento di una servitù di passaggio).

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