Cass. civile, sez. II del 1987 numero 2325 (05/03/1987)


Il patto di prelazione concernente una vendita immobiliare, in quanto (sia pur obbligatoriamente) vincola la libera disponibilità del bene, richiede la forma scritta ad substantiam, senza che essa sia surrogabile da successivi comportamenti delle parti che non si traducano in una manifestazione di volontà espressa per iscritto, né da una domanda giudiziale, rivolta allo scopo, ove risulti successiva alla revoca della proposta portata a conoscenza della controparte

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