Cass. civile, sez. II del 1987 numero 1991 (25/02/1987)


In tema di compravendita di immobili destinati ad abitazione, l'obbligo del venditore di far ottenere al compratore il certificato di abitabilità, avendo ad oggetto il fatto di un terzo ed inquadrandosi, quindi, nella previsione dell'art.. 1381 cod. civ., è un obbligo incoercibile, cioè insuscettibile di esecuzione in forma specifica, indipendentemente dall'esistenza o meno nello immobile delle caratteristiche igienico-sanitarie cui è subordinato per legge il rilascio di detto certificato, per cui il venditore, in caso di mancato compimento del fatto del terzo (autorità comunale) e quand'anche si sia adoperato per ottenerlo, è tenuto, ai sensi della citata norma, ad indennizzare l'altro contraente, ma non può essere condannato all'adempimento di quell'obbligo.

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