Cass. civile, sez. II del 1987 numero 1262 (07/02/1987)


Qualora il tribunale, adito con istanza di autorizzazione alla vendita di un bene di minore, richieda il parere del giudice tutelare, e questi lo rifiuti, ritenendo inclusa nella propria sfera di competenza il provvedimento autorizzativo, deve riconoscersi al tribunale medesimo, che si ritenga competente, la facoltà di richiedere il regolamento d'ufficio, ai sensi dell'art.. 45 cod. proc. civ., stante l'applicabilità di tale norma, anche in materia di volontaria giurisdizione, con riguardo ai conflitti di competenza sia negativi che positivi. Ai fini dell'individuazione del giudice competente ad autorizzare la vendita di beni del minore pervenutigli a titolo di successione mortis causa, occorre distinguere se sia o meno ancora attuale la condizione ereditaria dei beni stessi. Nel primo caso, in cui si versa sino a quando non sia esaurita la procedura di accettazione con il beneficio d'inventario (obbligatoria per le eredità devolute ai minori), è competente il tribunale del luogo dell'aperta successione, ai sensi dell'art. 747 cod. proc. civ., mentre nel secondo caso, è competente il giudice tutelare, ex art.320, comma terzo, cod. civ..

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