Cass. civile, sez. II del 1986 numero 7402 (12/12/1986)


Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ. va coordinato col principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che soltanto se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, mentre, qualora il tema verta direttamente sulla illegittimità di questo, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio né può essere dedotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione. Pertanto, è inammissibile in appello una domanda con cui si deduca la nullità di una delibera di assemblea condominiale per un motivo diverso da quello posto a base della domanda di nullità formulata in primo grado.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1986 numero 7402 (12/12/1986)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti