Cass. civile, sez. II del 1986 numero 543 (27/01/1986)


La facoltà di commutazione riconosciuta ai figli legittimi e ai loro discendenti dalla norma del II comma dell'art. 574 c.c. costituisce una modalità di realizzazione della divisione e, pertanto, la relativa istanza, non introducendo una domanda nuova, può essere proposta fino a quando non viene definitivamente assegnata la quota al figlio naturale e, quindi, per la prima volta anche nel giudizio di rinvio.

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