Cass. civile, sez. II del 1984 numero 6669 (22/12/1984)


Al fine della sussistenza dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463 n. 1 cod. civ., l'attentato alla vita del de cuius deve essere commesso volontariamente con la conseguenza che tale ipotesi di indegnità non è ravvisabile quando venga esclusa l'imputabilità dell'attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui realizzazione determina l'indegnità a succedere.

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