Cass. civile, sez. II del 1984 numero 4603 (02/08/1984)


Connotato essenziale della clausola penale è la sua connessione con l' inadempimento colpevole di una delle parti e pertanto essa non è configurabile allorché sia collegata all' avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata. Una siffatta pattuizione costituisce una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall' autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale. (Nella specie, sulla scorta del principio enunciato, la S.C. ha reputato non costituire clausola penale la pattuizione, inserita in un contratto di appalto, in forza della quale la ditta appaltatrice avrebbe potuto riscuotere immediatamente - anziché quarantacinque giorni dopo la consegna dell' opera (come stabilito in contratto) - il prezzo concernente la parte dei lavori eseguiti ed il costo dei materiali a piè d' opera, qualora i lavori stessi avessero subito un ritardo superiore a trenta giorni per causa non imputabile all' appaltatrice o per causa di forza maggiore).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1984 numero 4603 (02/08/1984)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti