Cass. civile, sez. II del 1984 numero 4449 (27/07/1984)


L'occupazione in via permanente e stabile, da parte di un condominio, del tetto dell'edificio, con relativa incorporazione nella sua proprietà esclusiva, non rientra nella previsione dell'art. 1122 cod. civ., concernente le opere attuate nel piano (o porzione di piano) di proprietà esclusiva, bensì integra tipica attività innovatrice vietata dall'art. 1102 cod. civ. se non autorizzata dagli altri condomini.

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