Cass. civile, sez. II del 1984 numero 3143 (23/05/1984)


Con riguardo ad un fabbricato appartenente per porzioni distinte a due proprietari, il comportamento dell' uno, consistente nel concedere in locazione l' intero immobile e nel provvedere a riscuoterne il canone, è qualificabile come "negotiorum gestio" di tipo rappresentativo, secondo la previsione degli artt. 2028 e segg. cod. civ., fino a quando il secondo non manifesti, espressamente o tacitamente, il divieto a che altri si ingerisca nel proprio affare, con la conseguenza che, ove intervenga tale divieto, deve riconoscersi a detto secondo proprietario, divenuto anch' egli locatore e creditore del canone (per la parte di sua spettanza) per effetto di quella gestione, il diritto di ottenere direttamente dal locatario il pagamento della quota del canone medesimo, tenendo conto che fra più creditori di una prestazione divisibile non si presume il vincolo di solidarietà.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1984 numero 3143 (23/05/1984)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti