Cass. civile, sez. II del 1984 numero 3140 (23/05/1984)


Per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto, è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall' art. 1037 cod. civ., e cioè la disponibilità dell' acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell' acqua per l' uso al quale la si vuole destinare, e la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo servente del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell' ultima parte dell' art. 1037 cod. civ., senza che possa ostare l' eventuale eccesso dell' acqua rispetto all' attuale concreto fabbisogno del fondo. Infatti la suddetta condizione deve essere accertata con riguardo alle presumibili utilizzazioni dell' acqua che - sia pure in relazione allo stesso uso per il quale il passaggio dell' acqua viene richiesto - potranno essere comunque realizzate nel fondo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1984 numero 3140 (23/05/1984)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti