Cass. civile, sez. II del 1984 numero 2755 (07/05/1984)


Nella compravendita di merce da piazza a piazza, la conclusione del contratto, anche al fine della determinazione della competenza territoriale, per il caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi di esecuzione senza preventiva accettazione contemplate dall' art.. 1327 cod. civ., resta soggetta ai principi generali fissati dall' art.. 1326 cod. civ., con la conseguenza che, ove vi sia spedizione senza preventiva risposta di accettazione, detta conclusione si verifica nel momento e nel luogo in cui la merce stessa è recapitata al proponente, non in quelli in cui è consegnata al vettore, dato che solo detto recapito porta a conoscenza del proponente l' accettazione dell' altra parte.

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