Cass. civile, sez. II del 1984 numero 2222 (05/04/1984)


La condanna del prestatore d'opera intellettuale al risarcimento del danno da negligente svolgimento dell'attività professionale non può essere pronunciata, limitatamente alla declaratoria generica, se l'attore non abbia fornito la prova, oltre che della negligenza o errore professionale del convenuto, anche dell'esistenza di un concreto danno patrimoniale e del necessario nesso di causalità. Pertanto, il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni subiti a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità della riforma in appello in senso a lui favorevole di tale pronuncia, ma deve dimostrare l'erroneità di questa, oppure produrre nuovi documenti o altri mezzi di prova idonei a fornire la ragionevole certezza che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.

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