Cass. civile, sez. II del 1984 numero 1811 (16/03/1984)


L' accordo, con il quale i comproprietari di un terreno, progettando la costruzione di un edificio sul medesimo, regolino la proprietà di tale edificio in deroga al principio dell' accessione di cui allo art.. 934 cod. civ., comporta la costituzione di diritti di superficie, e, pertanto, è soggetto al requisito della forma scritta "ad substantiam" (art.. 1350 n.. 2, in relazione all' art.. 952 cod. civ.).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1984 numero 1811 (16/03/1984)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti