Cass. civile, sez. II del 1983 numero 966 (05/02/1983)


La prova del possesso implica solo la dimostrazione di una attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, nella quale si identifica, presuntivamente, ai sensi dell'art. 1141 cod. civ., il potere di fatto sulla cosa costituente l'essenza stessa del possesso, sicché grava su chi contesti tale potere l'onere di provare che l'attività esercitata configuri una semplice detenzione o sia dovuta a mera tolleranza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1983 numero 966 (05/02/1983)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti