Cass. civile, sez. II del 1983 numero 808 (28/01/1983)


Qualora l' amministratore di un' eredità condizionata abbia conseguito dal giudice, in esito al procedimento camerale all' uopo previsto, l' autorizzazione ad alienare determinati cespiti, provvedendo poi a tale alienazione, mediante l' occultamento fraudolento al giudice medesimo dell' effettiva consistenza di detti beni, nonché mediante una falsa rappresentazione dell' effettiva situazione dell' eredità e della destinazione delle somme da ricavare, deve riconoscersi all' erede condizionato, ovvero a chi subentri nella carica di amministratore dell' eredità, la facoltà di agire, in sede contenziosa e senza termini di prescrizione, per far valere l' invalidità di quella autorizzazione, e, in via derivata, di quella vendita, anche nei confronti dei terzi acquirenti che non risultino in buona fede alla data dell' acquisto, tenuto conto che la suddetta domanda si traduce in una denuncia di nullità per un vizio di legittimità del provvedimento autorizzativo, derivante dallo sviamento della volizione dell' organo decidente per errore indotto dall' altrui dolo.La ricorrenza della nullità del contratto per illiceità della causa, configurabile anche nei contratti tipici, qualora un determinato schema negoziale venga utilizzato per il perseguimento di finalità contrarie ai principi giuridici ed etici fondamentali dell' ordinamento, non trova ostacolo nella circostanza che il contratto stesso presenti un contenuto formalmente conforme a quello predeterminato dal giudice, con autorizzazione alla stipulazione resa in sede di procedimento camerale (nella specie, autorizzazione alla vendita di beni di un' eredità condizionata rilasciata all' amministratore dell' eredità medesima), qualora la volontà di detto giudice risulti priva di validità ed efficacia per essere intervenuta su un oggetto sostanzialmente diverso da quello del contratto stesso (nella specie, in conseguenza di un fraudolento occultamento da parte di detto amministratore dell' effettiva consistenza dei beni da alienare e della situazione dell' eredità).

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