Cass. civile, sez. II del 1983 numero 6589 (08/11/1983)


In tema di cessione di unità fondiarie risultanti dalla ripartizione delle terre di uso civico a differenza dell'ipotesi dell'art. 9 della legge n. 1766 del 1927, nella quale è prevista la possibilità di legittimare le avvenute occupazioni dei terreni di uso civico, non sussistendo alcun divieto di alienazione del fondo, atteso che la legittimazione determina il sorgere a favore degli occupanti di un diritto soggettivo di natura privatistica, mentre i terreni perdono la natura di beni demaniali ed i diritti di uso civico decadono al rango di diritti affievoliti, nell'ipotesi di cui all'art. 21 della stessa legge il divieto di alienazione delle unità fondiarie abbandonate e assegnate viene meno con l'affrancazione, con la conseguenza che, ai fini della pronuncia di nullità dei relativi atti di alienazione occorre accertare se, quando sono stati posti in essere, il fondo fosse o meno affrancato, accertamento di fatto quest'ultimo non consentito in sede di legittimità.

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