Cass. civile, sez. II del 1983 numero 4777 (13/07/1983)


Il retratto successorio opera limitatamente alla cessione delle quote facenti parte della comunione ereditaria, in cui possono ritenersi compresi i beni donati, ove il donatario sia tenuto alla collazione, unicamente se quest' ultimo (attraverso una scelta non vincolabile in alcun modo dal donante) abbia adempiuto il relativo obbligo mediante il conferimento in natura dei beni ricevuti, il quale soltanto determina un effettivo incremento dei beni in comunione da dividere, non anche se egli abbia optato per la collazione per imputazione, che, invece - con l' addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell' erede donatario ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari - comporta la conservazione della proprietà dei beni donati in capo all' erede donatario, che li trattiene, quindi, in virtù della donazione avuta.Il diritto di prelazione e di riscatto previsto dall'art. 732 cod. civ. sussiste soltanto in ipotesi di alienazione, sia pure parziale, della quota ereditaria (intesa come porzione ideale dell'universum ius defuncti), implicante, per la sua efficacia reale, l'ingresso dell'estraneo nella comunione ereditaria che la norma citata tende ad impedire, quando, cioè, si ritenga, attraverso un'adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali la volontà delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto tra esso e l'entità delle cose vendute) che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto fu considerato come cosa a sè stante e non come quota del patrimonio ereditario o parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale, nel qual caso, data la mancanza nel coerede della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l'efficacia dell'alienazione, con effetti puramente obbligatori, resta subordinata alla condizione dell'assegnazione con la divisione del bene (o della sua quota parte) al coerede medesimo e, quindi, non può sorgere il pregiudizio che la disposizione suindicata vuole evitare.

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