Cass. civile, sez. II del 1983 numero 3941 (08/06/1983)


L'imposta sul valore aggiunto che il difensore è tenuto a pagare in relazione agli onorari a lui dovuti viene in concreto a ricadere sul suo committente e, quindi, ad essere compresa tra le spese sopportate per il giudizio da quest'ultimo, sicché, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., qualora il medesimo risulti vittorioso - e non sia autorizzato a portare in detrazione detta imposta - la controparte deve rimborsare tale spesa, che non può mai essere ritenuta superflua a norma dell'art. 92 successivo, trattandosi di carico conseguente ad un'obbligazione tributaria imposta dalla legge al professionista.

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