Cass. civile, sez. II del 1983 numero 2153 (26/03/1983)


Il principio, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, l'inadempimento di una parte legittima l'altra a chiedere, in alternativa alla risoluzione del rapporto, una pronuncia di condanna all'adempimento della prestazione dovutagli, non trova deroghe o limitazioni nella compravendita di cose determinate solo nel genere, per il caso di inadempimento del venditore verificatosi prima dell'individuazione delle cose medesime a norma dell'art. 1378 cod. civ. (e prima quindi del trasferimento della proprietà), tenuto conto che tale circostanza non incide sull'interesse ad una pronuncia giudiziale che constati l'inadempimento e condanni l'inadempiente alla prestazione (indipendentemente dalle difficoltà che possano poi insorgere in sede di esecuzione di detta condanna), e che inoltre la autotutela accordata al compratore di cose fungibili dall'art. 1516 cod. civ., con la previsione dell'acquisto di esse a spese del venditore inadempiente, configura un rimedio facoltativo, che si aggiunge e non sostituisce le ordinarie azioni contrattuali.

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