Cass. civile, sez. II del 1983 numero 123 (07/01/1983)


Il danno da inadempimento dell' obbligazione pecuniaria è per qualsiasi creditore non inferiore alla misura dell' inflazione della moneta, che ne costituisce l' elementare dato probatorio, salvo prova contraria e salvo che esso assuma un diverso e maggiore valore per il singolo creditore in relazione al comprovato uso che della somma portata dall' obbligazione doveva fare. Pertanto, salvo questa prova diversa o quella contraria, tale danno può essere determinato sulla base degli indici ufficiali di svalutazione monetaria in relazione al costo della vita.

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