Cass. civile, sez. II del 1982 numero 4438 (07/08/1982)


Negli schemi del pactum fiduciae rientra, oltre il negozio fiduciario di tipo traslativo, anche la cosiddetta fiducia statica i cui estremi sono rappresentati dalla preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e si dichiari disposto ad attuare un certo "disegno" del fiduciante mediante l' utilizzazione non già di una situazione giuridica all' uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta.La mutatio libelli, vietata dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., ricorre, relativamente al petitum, soltanto quando sia innovato l' oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato, cioè come il provvedimento richiesto al giudice, ma come petitum mediato, che riguarda il conseguimento di un determinato bene giuridico. Pertanto, non si ha una mutatio, bensì una mera emendatio libelli, consentita nel corso del giudizio di primo grado, quando l' attore, dopo avere domandato, con l' atto introduttivo, di essere riconosciuto unico ed esclusivo proprietario di un immobile acquistato dal convenuto, sulla base di una scrittura privata a firma di quest' ultimo, contenente un riconoscimento in tal senso, richieda altresì, in subordine, nelle conclusioni definitive, che,accertata l' intervenuta interposizione reale di persona e l' autenticità di quella firma, sia pronunciato il trasferimento del bene in suo favore.Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l' uno di carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l' altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire la cosa o il diritto attribuitogli con il negozio reale all' altro contraente o ad un terzo. (Nella specie, il supremo collegio, enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto l' esistenza di un negozio fiduciario, senza accertare l' esistenza del collegamento tra i due negozi, dei quali quello di carattere interno era risultato posteriore all' altro).

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