Cass. civile, sez. II del 1982 numero 2320 (16/04/1982)


Non sussiste litisconsorzio necessario, nè, pertanto, ricorre il caso di causa inscindibile ex art. 331 c.p.c. quando la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose in custodia risalga a più soggetti cui la custodia faccia capo, a pari titolo o per titoli diversi, implicanti tutti l'attuale esistenza di poteri d'uso, gestione od ingerenza sulla cosa, poiché anche in tal caso (sempre che l'evento lesivo non sia da attribuire alla sfera di vigilanza di uno soltanto di detti soggetti, con esclusione degli altri) trattasi di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale che, in relazione alla natura personale del relativo rapporto e degli effetti che ne derivano, è suscettibile d'essere accertata e d'essere fatta valere, secondo i principi regolanti le obbligazioni solidali, pure nei confronti di alcuni o di uno soltanto dei presunti responsabili. Ciò in quanto la prestazione alla quale sono tenuti per leggi i vari coobbligati, avuto riguardo ai poteri di uso, di gestione e d'ingerenza a ciascuno spettanti sulla cosa ed in conseguenza della violazione dei connessi obblighi di custodia posti per legge a loro carico a tutela del terzo danneggiato, non può - di regola - considerarsi indivisibile.

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